La certificazione energetica o APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento necessario in caso di ristrutturazione edilizia che mira ad attestare la qualità della casa dal punto di vista termico e energetico.

APE: cosa contiene?

Il tecnico che si occupa della documentazione per la ristrutturazione sicuramente avrà la necessità di redigere un APE. Questo documento ha l’obbiettivo di descrivere le caratteristiche energetiche dell’edificio o appartamento e catalogarle all’interno di una classifica. Oltre ad essere uno strumento di verifica dell’effettivo consumo della casa, è anche uno strumento di controllo che permette di inserire il proprio immobile in precise categorie di prestazione energetica degli edifici.

L’APE ha generalmente una validità decennale, e per mantenere valido il suo contenuto è necessario effettuare controlli periodici su caldaie e sistemi di isolamento termico.

Quando è obbligatoria la Certificazione Energetica

Sin dal 1° luglio 2009 l’APE diviene una parte obbligatoria da allegare agli atti di compravendita di qualsiasi immobile, e dal 1° luglio 2010 questa norma diviene valida anche per gli immobili in locazione. Oltre a questi casi va ricordato che l’APE rimane un documento obbligatorio da allegare alla domanda per la richiesta di agibilità dell’edificio.

Oltre a queste casistiche, abbastanza diffuse, è utile specificare che anche in caso di annunci di vendita da parte di agenzie immobiliari, donazione di immobili, edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione importanti l’APE rimane un documento obbligatorio.

Compravendita immobili

Prima che si concluda la compravendita dell’immobile oggetto del contratto, il proprietario deve a sue spese provvedere a far redigere da un tecnico abilitato l’APE. Allegare questo documento agli atti e consegnarlo al nuovo proprietario. La redazione e la cessione del documento APE vanno specificati nell’atto di compravendita e occorre allegare il documento stesso agli atti. In caso di mancata produzione dell’APE le sanzioni vanno da un minino di € 3000 ad un massimo di € 18000, fermo restando che l’atto rimane valido nonostante la mancanza del documento.

Nuove costruzioni

Sia la normativa europea che la legge nazionale sanciscono che in caso di immobili di nuova realizzazione il proprietario è obbligato a far redigere da un tecnico abilitato l’APE. L’obbiettivo di queste direttive è quello di monitorare l’effettivo impiego delle tecnologie in campo di risparmio energetico. Al termine dei lavori del nuovo immobile e prima di richiedere il certificato di agibilità è obbligatorio allegare alla domanda di agibilità l’APE. Questo documento deve essere redatto da un tecnico estraneo alle fasi di realizzazione dell’opera edilizia.

Ristrutturazione importante

Per ristrutturazioni importanti si intendono quelle ristrutturazioni che riguardano più del 25% della superficie dell’immobile e/o interventi di demolizione-ricostruzione. Moltissimi sono gli interventi che rientrano in questa categoria, importanti sono tutte quelle operazioni che riguardano il rifacimento delle impermeabilizzazioni o degli isolamenti dell’edificio. Ad ogni ristrutturazione di questo tipo occorrerà dotare l’immobile di APE. L’APE non è necessaria, invece, per tutte quelle azioni di manutenzione straordinaria come la sostituzione della caldaia, infissi o radiatori o anche se si sostituisce il cappotto termico. Ma in ogni caso sarà necessario aggiornarla nei casi previsti dalla normativa vigente.

EcoBonus

Anche nel caso il proprio intervento di coibentazione possa rientrare nelle detrazioni dell’ECOBONUS sarà necessario redigere un’APE. Alla pratica che andrà presenta allo specifico ente si dovrà allegare un’APE redatto da un tecnico abilitato che abbia, in seguito al sopralluogo e alla valutazione degli interventi, verificato l’attinenza dell’intervento alla specifica detrazione.

Per quali tipologie di edifici è obbligatoria l’APE?

La certificazione energetica è obbligatoria per tutti quegli edifici definite dall’articolo 3 del DPR 412/1993. In maniera generica, si può affermare che è obbligatoria per tutti quegli edifici adibiti a residenza, ospedali, adibiti ad attività ricreative, attività commerciali o sportive, scuole, industrie e assimilabili.

Tra gli immobili esenti dall’obbligatorietà dell’APE troviamo i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 mq, i fabbricati agricoli o edifici inoccupati. Inoltre, la redazione dell’APE non risulta necessaria se siamo in presenza di locali di culto, ruderi o manufatti interni all’edificato come piscine o serre.